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Atti in lingua straniera

La lingua dell’atto notarile

In quale lingua deve essere scritto l’atto notarile?

La legge stabilisce che l’atto notarile debba essere scritto in lingua italiana (art. 54, primo comma, L. n.).

È, tuttavia, lecito domandarsi se, a richiesta delle parti, o per esigenze concrete, questo possa essere redatto, o tradotto, in una lingua straniera.

 

L’atto pubblico redatto in lingua straniera

Il Notaio può redigere un atto in lingua straniera?

Un atto notarile può essere scritto in lingua straniera, soltanto in presenza di alcuni presupposti (art. 54, secondo comma, L. n.):

- tutte le parti devono dichiarare di non conoscere la lingua italiana

- le parti devono conoscere la medesima lingua straniera

- la lingua straniera impiegata deve essere conosciuta anche dai testimoni e dal Notaio.

Il Notaio, soltanto al ricorrere di questi presupposti, potrà redigere l’atto nella lingua straniera conosciuta dalle parti. A questo aggiungerà, in calce, la sua traduzione in lingua italiana.

Circa la presenza dei testimoni, vi sono due opinioni: secondo alcuni interpreti, in caso di atto redatto in lingua straniera, questi sono sempre necessarî; secondo un’altra opinione, invece, i testimoni sono richiesti, soltanto là dove previsti, obbligatoriamente, dalla legge (ad esempio, per le donazioni, o per le convenzioni matrimoniali). In quest’ultimo caso, anche i testimoni dovranno conoscere l’italiano, e la lingua straniera impiegata.

La Legge notarile, all’art. 55, prende in considerazione anche l’ipotesi in cui una o più parti non conoscano l’italiano, e il Notaio non conosca la lingua straniera di riferimento. In questo caso, all’atto dovrà intervenire un interprete, chiamato a tradurre l’atto notarile. L’interprete può essere scelto liberamente dalle parti, tra i soggetti aventi i requisiti per essere testimoni, e dovrà prestare giuramento dinnanzi al notaio.

Ai sensi dell’art. 50 L. n., i requisiti richiesti per essere testimoni sono:

- maggiore età,

- cittadinanza italiana, oppure residenza in Italia (a patto che lo straniero residente abbia compiuto il diciottesimo anno di età),

- capacità di agire,

- non essere interessato all’atto.

Non sono, altresì, testimoni idonei i ciechi, i sordi, i muti, chi non sappia o non possa sottoscrivere, nonché alcuni soggetti, legati al Notaio, o alle parti, da particolari vincoli. Non possono, pertanto, essere testimoni: il coniuge, i parenti e gli affini (per entrambe le categorie: in linea retta in qualunque grado, in linea collaterale fino al terzo grado).

 

L’autentica di sottoscrizione apposta a un documento redatto in lingua straniera

Può il Notaio autenticare la sottoscrizione di un documento, o di una scrittura privata, redatti in italiano e in una lingua straniera?

Non di rado, al Notaio è richiesto di autenticare la sottoscrizione di un documento da impiegare all’estero; è il caso, ad esempio, della procura.

A tal proposito, la legge impone al Notaio di verificare il contenuto della scrittura per la quale è chiamato ad autenticare la sottoscrizione, sia nel suo testo italiano, sia in quello in lingua straniera, garantendo la corrispondenza delle due versioni. Questa verifica – alla quale si aggiunge il controllo di legalità, e di corrispondenza del contenuto alla volontà delle parti – richiede, da parte del Notaio, la conoscenza della lingua straniera utilizzata nel documento.

Qualora il Notaio non conosca la lingua impiegata, il documento dovrà essere accompagnato da una sua traduzione giurata dal perito, scelto dalla parte, che ne abbia curato la redazione.